del Comitato esecutivo 1. I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio rispettivamente dai Membri esportatori e dai Membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria ha luogo secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Ciascun Membro assegna ad un solo candidato tutti i voti di cui dispone in virtu' dell'articolo 10. Un Membro puo' assegnare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11. 3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art16 · fonte del testo