Ciascuna delle Parti offrira', su base di reciprocita', e secondo le rispettive possibilita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso Istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei settori umanistico, artistico e scientifico.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art5 · fonte del testo