- Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive universita' ed istituzioni scolastiche.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art7 · fonte del testo