DI STUDIO Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni, quali accademie, enti di ricerca e conservatori, su base di reciprocita'.

Testo vigente dal 10 novembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art7 · fonte del testo