Ciascuna delle due Farti Contraenti offrira', su base di' reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.

Testo vigente dal 18 luglio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136~accordo-art6 · fonte del testo