Ciascuna delle Parti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' e in altri istituti di istruzione Superiore, nonche' nelle Istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art4 · fonte del testo