Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettorati.

Testo vigente dal 18 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136~accordo-art4 · fonte del testo