Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati presso scuole, universita' e istituti di istruzione superiore.

Testo vigente dal 20 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15~accordo-art4 · fonte del testo