Ciascuna delle Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali e scolastiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le Associazioni culturali. Le parti si impegnano a concedere le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette Istituzioni.

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art3 · fonte del testo