- Diritto alla parita' di opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parita' di opportunita' e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori: a accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale; b orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale; c condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione; d progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art20 · fonte del testo