- Diritto dei lavoratori aventi responsabilita' familiari alla parita' di opportunita' e di trattamento. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano a: 1 prendere misure appropriate: a per consentire ai lavoratori aventi responsabilita' familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilita', ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale; b per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale; c per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini; 2 prevedere per ogni genitore la possibilita', nel periodo successivo al congedo per maternita', di usufruire di assenze facoltative per la cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi; 3 a garantire che le responsabilita' familiari non possano in quanto tali costituire un valido motivo di licenziamento.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art27 · fonte del testo