- Diritto all'orientamento professionale Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilita' offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovra' essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in eta' scolastica, sia agli adulti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art9 · fonte del testo