- Diritto ad una tutela in caso di licenziamento. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere: a il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessita' di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio; b il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad una congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. A tal fine, le Parti s'impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un'organo imparziale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 7/2024

    Parametro
    22 gennaio 2024

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavo…

    Art. 3 tutele crescenti · Art. 10 tutele crescenti · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 183/2022

    Parametro
    22 luglio 2022

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo…

    Art. 9 tutele crescenti · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

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  • Sentenza n. 31/2022

    Parametro
    3 febbraio 2022

    1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di pace M. C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R. T., R. O., nonché dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale dei giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale italiana magistrati onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT); 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questi…

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art24 · fonte del testo