- Diritto ad un'equa retribuzione Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano: 1 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2 a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari; 3 a riconoscere il diritto dei lavoratori maschili e femminili a parita' di lavoro per un lavoro di pari importanza; 4 a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro; 5 ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 31/2022

    Parametro
    3 febbraio 2022

    1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di pace M. C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R. T., R. O., nonché dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale dei giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale italiana magistrati onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT); 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questi…

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art4 · fonte del testo