[1]- Cooperazione in materia di educazione e formazione

[2]Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessita', di informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art23 · fonte del testo