[1]- Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive

[2]Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art13 · fonte del testo