[1]- Principi generali in materia di educazione e formazione

[2]1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunita' sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

[3](a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport; (b) le conseguenze del doping sulla salute;

[4]2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

[5](a) le procedure di controllo antidoping; (b) i diritti e le responsabilita' degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping; (c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonche' le esenzioni a fini terapeutici; (d) gli integratori alimentari.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art19 · fonte del testo