[1]- Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping

[2]Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all'articolo 19.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art22 · fonte del testo