[1]- Scambio dei risultati della ricerca antidoping

[2]Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessita', informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art26 · fonte del testo