[1]Articolo (4)

[2]a. cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. visite ufficiali e riunioni di lavoro. b. visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unita'; c. scambio di esperienze militari; d. frequenza di corsi, addestramento militare e manovre; e. partecipazione ad altre attivita' ufficiali organizzate dalle Parti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art4 · fonte del testo