[1]Articolo (3)

[2]La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nei seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. sviluppo delle procedure di cooperazione nel settore della difesa; c. esportazioni ed importazioni di armamenti; d. addestramento militare; e. industria della difesa, altri materiali e ricerca scientifica; f. sanita' militare; g. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. attivita' culturali e sportive in campo militare; i. questioni relative all'ambiente ed inquinamento causato dalle attivita' militari; j. altri settori da concordare successivamente.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art3 · fonte del testo