cooperazione fra le Parti Contraenti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative ed. esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militari similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze, corsi; g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive.

Testo vigente dal 30 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;19~accordo-art4 · fonte del testo