[1]Articolo (5)

[2]Al fine di semplificare l'attuazione delle procedure concernenti la supervisione delle attivita' di importazione ed esportazione di mezzi e materiali d'armamento, le Parti concordano di individuare materiali d'armamento delle Forze Armate che possono essere oggetto di scambio direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate nei seguenti campi: a. armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; b. bombe, mine, missili,, siluri e loro dispositivi di controllo; c. aeromobili, elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; d. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; e. sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici espressamente costruiti per uso militare; f. materiali specifici per uso militare; g. macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni; h. equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare; i. satelliti; j. sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti; k. equipaggiamenti digitali per le comunicazioni; l. equipaggiamenti per la guerra elettronica; m. computers ed informazioni tecnologiche; n. carri armati e veicoli appositamente costruiti per uso militare.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art5 · fonte del testo