cooperazione tra le Parti avra' luogo, in conformita' dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo delle armi, nei seguenti campi: - sicurezza c politica di difesa; - industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti; - scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari; - mantenimento della pace ed operazioni umanitarie; - ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari; - organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; - formazione/addestramento; - polizia militare; - tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attivita' militari; - medicina militare; - formazione militare; cultura e storia militare; - sport militare. Secondo la procedura indicata al comma 2 dell'articolo 11, le Parti potrebbero concordare nuovi campi di cooperazione d'interesse comune.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;276~accordo-art2 · fonte del testo