[1]DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata, ai seguenti campi:

[3](a) politica di sicurezza e di difesa;

[4](b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;

[5](c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;

[6](d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;

[7](e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;

[8](f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento;

[9](g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;

[10](h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di contrasto alla pirateria;

[11](i) sanita' militare;

[12](j) storia militare;

[13](k) sport militare; e

[14](l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art3 · fonte del testo