1. Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione delle informazioni relative alle scoperte archeologiche, ad adottare tutte le misure pratiche possibili onde assicurare la piu' rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche relative a scavi ed a scoperte. 2. Inoltre, ogni Parte Contraente studiera' anche il mezzo per:

  • a)recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato;
  • b)redigere un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art4 · fonte del testo