Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve di cui all'articolo 2 della presente Convenzione tutto il loro significato scientifico, ogni Parte Contraente si impegna, per quanto possibile, a:

  • a)vietare e reprimere gli scavi clandestini;
  • b)prendere le misure necessarie perche' gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale;
  • c)assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art3 · fonte del testo