Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a:

  • a)delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico;
  • b)creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art2 · fonte del testo