ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI Ciascuna Parte puo', a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art13 · fonte del testo