delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art14 · fonte del testo