Notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziari ed esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari Ciascuna Parte contraente puo' consegnare atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri connazionali o procedere alla loro audizione direttamente per mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche o consolari conformemente alle leggi di ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 17 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art13 · fonte del testo