DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI. Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art17 · fonte del testo