[1]DI COMMISSIONI ROGATORIE E NOTIFICAZIONI PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI

[2]Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coercitivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione, se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174~accordo-art15 · fonte del testo