ed ordine a bordo ed ai pontili 1 E' vietato sostare sui pontili. Le persone in attesa d'imbarco non possono accedere al pontile d'approdo prima che il battello abbia terminato le operazioni d'attracco e non devono creare ostacoli alle operazioni d'imbarco e di sbarco. Ferma restando la competenza del conduttore di impartire ordini conformemente all'articolo 3, i viaggiatori sono tenuti anche ad attenersi alle istruzioni del personale addetto ai pontili. 2 Devono essere escluse dal trasporto quelle persone dalle quali ci si puo' attendere pericolo per il servizio di navigazione oppure un comportamento molesto nei riguardi dei rimanenti passeggeri. 3 Le merci devono essere caricate in modo da non costituire pericolo e non creare disagio ai passeggeri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art70 · fonte del testo