e pontili di approdo 1 I natanti che escono da un porto hanno la precendenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare di linea o di natanti in difficolta'. I battelli in servizio regolare di linea o quelli in difficolta' devono comunque segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico "tre suoni prolungati". 2 I natanti non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un porto. E' vietata la sosta in prossimita' dell'imboccatura di un porto. 3 I natanti non devono avvicinarsi ai pontili d'approdo in maniera da ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare di linea in arrivo ed in partenza, ne' ormeggiarsi a detti pontili.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art53 · fonte del testo