visivi non ammessi 1 E' vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. 2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che cio' non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento. 3 E' vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilita' o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art23 · fonte del testo