dell'equipaggio e delle altre persone a bordo 1 I membri dell'equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore nell'ambito delle sue attribuzioni e contribuire all'osservanza del presente regolamento. 2 Ogni persona che si trovi a bordo e' tenuta ad osservare gli ordini impartiti dal conduttore nell'interesse della sicurezza della navigazione e dell'ordine a bordo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art3 · fonte del testo