di battelli sprovvisti di radar in caso di visibilita' ridotta 1 In caso di visibilita' ridotta l'incrocio delle rotte dei battelli in servizio regolare di linea, fatta eccezione per i servizi di traghetto o spola, deve essere effettuato nei porti o ai pontili d'approdo. A tale scopo le imprese di navigazione devono fissare preventivamente per ciascun periodo d'orario gli scali d'incrocio. 2 Se, per circostanze eccezionali, gli incroci non possono avere luogo negli scali prefissati secondo il precedente punto si devono osservare le seguenti prescrizioni: a. quando il battello arriva in un punto dove, secondo l'orario, deve aver luogo un incrocio, usera' la massima precauzione, diminuendo la velocita' e arrestando anche, all'occorrenza, ii motore per ascoltare; allorche' avra' riconosciuto la posizione dell'altro battello, e avra' la certezza che esso passa a sufficiente distanza, dara' il segnale regolamentare di incrocio e riprendera' la velocita' normale. b. nel dubbio di collisione, i battelli dovranno manovrare in conseguenza e se necessario fermarsi e non rimettersi in moto se non dopo che il rischio di collisione sia passato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art69 · fonte del testo