[1]Settori di cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori: a. criminalita' organizzata transnazionale; b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione; c. tratta di persone e traffico illecito di migranti; d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici; e. cybercrime e pedopornografia on line; f. reati economici e finanziari, incluso riciclaggio; g. traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi (contraffazione e falsificazione di documenti collegati ai veicoli quali carte di circolazione, certificati di proprieta', patenti di guida, etc.); h. reati contro la vita, l'incolumita' personale e l'integrita' fisica. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo. 3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art4 · fonte del testo