Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 75 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: I provvedimenti dell'autorita' amministrativa o finanziaria, come quelli di polizia generale, di polizia sanitaria, di controllo, la visita doganale, che siano adottati da una delle Parti contraenti nei riguardi degli emigranti di transito non dovranno essere, per gli emigranti destinati ai porti o ad altra parte del territorio dell'altro Stato, diversi o piu' onerosi di quelli stabiliti dalla stessa Parte contraente, per gli emigranti destinati ai propri porti o ad altra parte del proprio territorio.aggiunto: Trattato-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art36 · fonte del testo
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