Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari di ciascuna delle Parti contraenti, regolarmente nominati e ammessi all'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altra, vi godranno di tutti i diritti, facolta', esenzioni, immunita' e di tutti gli onori e privilegi di cui godano e godranno in avvenire i funzionari consolari, di eguale grado, della nazione piu' favorita.

tolto: E', tuttavia, convenuto che nessuna delle Parti contraenti potra' invocare, in base al trattamento della nazione piu' favorita, per i propri funzionari consolari, diritti, facolta', esenzioni, immunita', onori e privilegi, piu' estesi di quelli da essa accordati ai funzionari consolari dell'altra Parte contraente.aggiunto: Trattato-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art37 · fonte del testo