Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 143 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra, lo stesso trattamento dei nazionali in quanto riguarda la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni.

tolto: A questo fine, i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, senza alcuna distinzioni nei riguardi della loro residenza, come pure le persone giuridiche e le societa' commerciali, di cui all'art. 8 del presente trattato, avranno, nel territorio dell'altra Parte, il diritto di stare in giudizio, sia per intentare un'azione, sia per difendersi, sotto il loro nome o sotto la loro ditta o ragione sociale.

tolto: Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di altre persone, ammesse dalla legge del paese, che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno, nei rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.aggiunto: Trattato-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art4 · fonte del testo