Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 164 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra di tutti i favori e immunita', che abbia accordati ad un terzo paese riguardo all'importazione, all'esportazione ed al transito ed in generale a tutto cio' che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria. In ispecial modo i prodotti del suolo e dell'industria di ciascuna delle Parti contraenti all'importazione nel territorio dell'altra o all'esportazione verso il territorio dell'altra, godranno, per quanto riguarda l'ammontare, la riscossione e la garanzia, dei dazi e dei diritti, compresi tutti i diritti accessori, quelli addizionali, i coefficienti, gli aumenti, nonche' riguardo al deposito, all'importazione o esportazione temporanea, alla reimportazione o riesportazione e a tutte le altre formalita' doganali, dello stesso trattamento di cui godono i prodotti della nazione piu' favorita, o destinati alla nazione piu' favorita.
tolto: Cosi' pure tutti i favori e le immunita' della specie suddetta, che una delle Parti contraenti accordera' in avvenire ad un terzo paese, saranno estesi immediatamente, senza compensi e per questo solo fatto, all'altra Parte.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art2 · fonte del testo
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