Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le navi di ciascuna delle Parti contraenti potranno, alla loro entrata in un porto dell'altra Parte, sia allo scopo di completare il carico destinato all'estero, sia per lo scarico di una parte del carico proveniente dall'estero, anche mediante trasbordo diretto, tenere a bordo o riesportare, con l'osservanza delle leggi e delle prescrizioni del Paese, quella parte del carico destinata ad un altro porto dello stesso o di un terzo Stato, senza essere tenute a pagare, per detta parte del carico, diritti di sorta, eccetto quelli di vigilanza. Questi ultimi non potranno peraltro essere piu' elevati di quelli applicati alle navi proprie o alle navi di un terzo Stato.
tolto: Esse potranno passare, alle medesime condizioni, da un porto dell'altra Parte contraente ad un altro porto della stessa per sbarcarvi passeggeri provenienti dall'estero o per imbarcarvi passeggeri che si recano all'estero.aggiunto: Trattato-art. 30 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art30 · fonte del testo
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