Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili al trattamento speciale che una delle Parti contraenti concede all'importazione nel suo territorio per il pesce pescato dagli equipaggi delle navi nazionali. Nondimeno il pesce pescato dagli equipaggi delle navi di una Parte sara' trattato, all'importazione nel territorio dell'altra Parte, non meno favorevolmente del pesce pescato dagli equipaggi delle navi di un terzo paese.aggiunto: Trattato-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art29 · fonte del testo
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