Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 163 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le merci spedite dall'Italia a destinazione di una stazione germanica o in transito sul territorio della Germania non saranno assoggettate sulle ferrovie germaniche, per cio' che concerne il prezzo e il modo di trasporto, nonche' le tasse e imposte relative, a un trattamento meno favorevole di quello fatto per trasporti similari di merci spedite fra le stazioni germaniche, nella stessa direzione e sullo stesso percorso.

tolto: La stessa norma vale per le ferrovie italiane nei riguardi delle merci spedite dalla Germania a destinazione di una stazione italiana od in transito sul territorio dell'Italia.

tolto: Le disposizioni precedenti non si estendono alle riduzioni di prezzi di trasporto per scopi di beneficenza, o in favore di opere di istruzione o educazione pubblica, ne' alle riduzioni accordate ai trasporti di persone o di merci in casi di pubbliche calamita', ne' a quelle concesse ai trasporti militari, o applicabili ai pubblici funzionari ed agenti, al personale delle ferrovie, e a simili altre categorie di persone, come alle loro famiglie.aggiunto: Trattato-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art23 · fonte del testo