Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1927 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate, sono o saranno in vigore, nella stessa direzione e sullo stesso percorso, per i trasporti similari in provenienza da un terzo Stato o destinati a un terzo Stato.
tolto: La stessa norma vale per i prezzi di trasporto sulle vie di navigazione interna, in quanto si tratti di tariffe combinate con quelle ferroviarie, oppure di tariffe di trasporto su vie di navigazione interna, delle quali il Governo dello Stato rispettivo abbia il controllo.aggiunto: Trattato-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1866~art24 · fonte del testo
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