[1]Comitato congiunto di cooperazione

[2]1. Per assicurare l'effettiva implementazione di questo Accordo, le Parti concordano di costituire i seguenti meccanismi di coordinamento:

[3]a. Comitato Congiunto di Cooperazione, composto da rappresentanti di entrambe le Parti, che si riunisce periodicamente per monitorare i progressi nell'implementazione, identificare le difficoltà, proporre azioni per facilitare la cooperazione e affrontare i problemi di interesse reciproco.

[4]b. Segretariato Tecnico Congiunto, che può essere istituito di comune accordo fra le Parti, per fornire supporto tecnico e logistico al Comitato e ai suoi Sottocomitati, nonché per preparare i documenti di lavoro e i rapporti annuali sull'implementazione.

[5]2. Il Comitato si compone di funzionari di alto livello nominati dai rispettivi Governi, e può includere rappresentanti di Ministeri, agenzie e di altri soggetti interessati quando necessario. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e riferisce congiuntamente su progressi, difficoltà e proposte di miglioramento.

[6]3. Il Comitato può istituire gruppi tecnici di lavoro e/o invitare rappresentanti di enti o istituzioni interessati al di fuori dei rispettivi governi, inclusi esperti e interlocutori dal settore pubblico o privato, a partecipare alle discussioni su argomenti specifici. Può anche convocare riunioni congiunte con rappresentanti delle imprese e con la società civile per migliorare l'implementazione inclusiva e i meccanismi di feedback.

[7]4. Tutte le proposte e le iniziative legate all'attuazione di questo Accordo, presentate da ciascuna Parte, sono sottoposte per revisione e discussione al Comitato Congiunto di Cooperazione prima di essere adottate o rese operative. Questo meccanismo assicura la trasparenza reciproca, l'allineamento con gli obiettivi dell'Accordo e il monitoraggio coordinato da entrambe le Parti.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:legge:2026-10-01;182~allegato-art5