[1]Congiunto di Cooperazione per la Difesa

[2]1. Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un ugual numero di Rappresentanti per ogni Parte. 2. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa istituira' gli opportuni meccanismi per l'implementazione di questo Accordo, monitorera' l'implementazione dei successivi Accordi Esecutivi tra le Parti e le intese tra le Autorita' competenti, conclusi per l'attuazione del presente Accordo, nominera' punti di contatto per organizzare attivita' specifiche tra le Parti come richiesto, e risolvera' le controversie secondo l'Articolo 13 paragrafo 2. 3. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa si riunira' ogni anno, alternativamente in ciascun Paese, o come altrimenti determinato dalle Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art3 · fonte del testo