[1]Quadro di attuazione dei progetti

[2]1. Per la realizzazione dei progetti di cooperazione ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte mantiene la responsabilità di selezionare gli enti esecutivi pubblici o privati all'interno della propria giurisdizione.

[3]2. Nel caso di progetti da realizzarsi nella Repubblica di Albania, l'ente esecutivo sarà designato dalla Parte italiana, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorità dal rappresentante designato dalla Parte albanese.

[4]3. Per contro, per progetti da implementarsi nella Repubblica Italiana, l'ente esecutivo sarà designato dalla Parte albanese, per tramite del Comitato Congiunto, una volta ricevuti i relativi requisiti, le specifiche tecniche e le priorità dal rappresentante designato dalla Parte italiana.

[5]4. Le Parti possono concordare di istituire gruppi tecnici di lavoro o unità di coordinamento congiunte per assicurare una realizzazione trasparente, effettiva e tempestiva in linea con i principi e gli obiettivi di questo Accordo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:legge:2026-10-01;182~allegato-art2